null EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ATTIVATI DAI COMUNI. LE OSSERVAZIONI DELL’ UNAR

EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ATTIVATI DAI COMUNI. LE OSSERVAZIONI DELL’ UNAR

Comunicato stampa

17 aprile 2020

L’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 recante “interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” assegna ai Comuni un contributo pari a 400 milioni di euro per interventi di solidarietà alimentare.

L’Ordinanza stabilisce che il fondo possa coprire i seguenti acquisti da destinare ai soggetti individuati appunto attraverso appositi criteri che ogni Comune ha facoltà di stabilire:

a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari

b) generi alimentari o prodotti di prima necessità.

È demandata a ogni Comune la facoltà di individuare i criteri per stabilire la platea di beneficiari di queste misure.

Tuttavia l’Ordinanza definisce specificamente la “platea” cui rivolgersi ed in particolare:

  • nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus Covid-19, stabilendo che tra quelli in stato di bisogno occorrerà dare priorità ai nuclei che non beneficiano di altre forme di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

La Protezione Civile da un lato indica alcuni principi per l’erogazione di contributi/misure la cui ratio è il sostentamento dei bisogni primari – come quello alimentare – di persone in particolare stato di bisogno in seguito all’emergenza Covid 19, dall’altro conferisce ai Comuni una ampia discrezionalità nell’individuazione dei criteri tramite cui selezionare i potenziali beneficiari.

Ne deriva un quadro assai composito dei requisiti d’accesso ai benefici e alle misure qui delineate con un rischio concreto in alcune specifiche occasioni di discriminare in modo diretto o indiretto alcune persone.

Proprio in merito ai criteri adottati dai Comuni per identificare il target dei destinatari è stato richiesto all’UNAR di valutare se la declinazione territoriale delle misure emergenziali di solidarietà alimentare rispetti la normativa in materia di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

In particolare, è emerso che in alcuni casi le amministrazioni comunali hanno adottato criteri, quali il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato appartenente alla Unione Europea, o il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non UE o la carta di soggiorno per familiare, comunitario o extra comunitario, di cittadino dell’Unione Europea, che di fatto potrebbero generare una discriminazione verso chi non possiede tali requisiti e tuttavia versi nella condizione “stato di bisogno” per accedere a tali prestazioni.

Stessa cosa varrebbe qualora fosse richiesto il requisito della residenza nei Comuni interessati,presentando questo requisito l’effetto di discriminare i potenziali beneficiari (senza fissa dimora) individuabili senza dubbio come soggetti in evidente stato di altissima fragilità sociale.

LE CONCLUSIONI

L’adozione di criteri che escludano dalla platea dei possibili beneficiari di misure di sostegno al bisogno alimentare sulla base della cittadinanza o della tipologia di permesso di soggiorno di cui si è in possesso, violerebbe il principio di parità di trattamento dell’Unione Europea ed in particolare gli art. 12 della direttiva 2011/98 per i titolari di permesso unico e l’art. 29 della direttiva 2011/95 per i beneficiari di protezione internazionale.

La scelta di un criterio che dia priorità sulla base del possesso della cittadinanza italiana e comunitaria e distingua gli stranieri in base al titolo di soggiorno, o che escluda completamente da un beneficio chi non abbia residenza in quel Comune, potrebbe configurare una discriminazione collettiva ai sensi dell’art. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 215/2003.

L’adozione dei succitati criteri, tra l’altro, potrebbe violare il TU Immigrazione configurando una discriminazione diretta (art. 2, 41 e 43)  dato che la distribuzione di buoni spesa e di generi di prima necessità è assimilabile, in tutto e per tutto, alla erogazione di un servizio sociale, per il quale la normativa garantisce parità di trattamento nelle prestazioni a tutti gli stranieri con permesso di soggiorno di almeno un anno e si estende anche alle altre categorie di stranieri (titolari di permesso unico, titolari di protezione civile internazionale).

In definitiva, i criteri adottati da alcuni Comuni che per la distribuzione di buoni spesa e di generi di prima necessità a persone in stato di bisogno stabiliscono un ordine di priorità per i cittadini italiani, comunitari o per gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo sono discriminatori nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti, titolari di un permesso di soggiorno diverso da quello di lungo periodo nonché nei confronti di quelle persone del tutto prive di titolo di soggiorno ma che pure versino in stato di bisogno.

Infine, il criterio della residenza, se inteso dal punto di vista strettamente anagrafico, potrebbe discriminare indistintamente sia cittadini italiani che stranieri privi di fissa dimora, sia i richiedenti asilo non iscritti alla anagrafe della maggioranza dei Comuni.

In sostanza, potrebbe configurarsi non solo discriminatorio ma altresì in controtendenza con i principi stessi dell’Ordinanza 658 della Protezione Civile, andando proprio ad escludere da un beneficio proprio quei soggetti che in questo momento si trovano nelle condizioni di maggiore bisogno.

L’UNAR sottolinea inoltre che le suddette scelte, oltre la normativa comunitaria e nazionale in materia di parità di trattamento, infrangerebbero prima di tutto i principi stessi individuati dal provvedimento della Protezione Civile che parla esclusivamente “di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali…”.

L’UNAR lo scorso 16 aprile 2020 ha inviato una lettera al Presidente dell’ANCI Antonio Decaro, allegando una serie di indicazioni per evitare che gli interventi di solidarietà alimentare nel contesto dell’emergenza Covid 19 contengano criteri e requisiti discriminatori.

Di seguito in allegato trovate la lettera ed il documento trasmesso all’ANCI con la proposta di diffonderlo a tutti i Comuni italiani.

Allegati